Il ministero del lavoro, direzione generale terzo settore ha emanato lo scorso 11 gennaio la circolare n. 2 2019, in tema di adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza negli enti del Terzo settore.
Posto che l’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA., con altri soggetti pubblici. In particolare si evidenzia l'obbligo di rendere pubblici tutti i finanziamenti ricevuti per le proprie attività e si precisa che tali obblighi coinvolgono anche la platea degli enti del Terzo settore, a partire dal 28 febbraio 2019.
La circolare precisa che "le disposizioni in commento pongono a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima. Tali obblighi esulano dall'applicazione delle disposizioni in oggetto indicate. In tale prospettiva rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto l'obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 11- b is del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7luglio 2016.
Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico,
dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente ."
Se l'ente non ha a disposizione alcun portale digitale, la pubblicazione delle informazioni "potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce" .
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