In tema di maternità per le lavoratrici libere professioniste, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti con l'interpello n. 7 del 28 dicembre 2018: il calcolo dell'indennità di maternità va parametrata sul reddito pieno percepito, senza tenere conto della riduzione prevista dall'agevolazione IRPEF prevista per il rientro dei cervelli (successivamente definiti "Impatriati").
La riduzione dell'importo andrebbe infatti contro la finalità delle leggi poste a salvaguardia sia della maternità che dei giovani lavoratori, che rientrano in Italia con un bagaglio di professionalità maturate all'estero .
Si trattava in particolare di una richiesta del Consiglio nazionale degli ordini degli Ingegneri su quanto stabilito dall'art. 70 del d.lgs. n. 151/2001, ossia la base di calcolo del reddito ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante a una professionista che aveva svolto attività lavorativa all’estero.
La norma prevede infatti che l'indennità sia calcolata nella misura “[…] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.”
Il Consiglio chiedeva se con la locuzione “reddito professionale” sia da intendersi l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure si debba tenere conto delle agevolazioni fiscali (legge 30 dicembre 2010, n. 238, e articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147), che comportano una riduzione della base imponibile IRPEF delle persone fisiche - per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dopo aver lavorato o studiato all’estero .
Il ministero precisa che "l' art 70 del dlgs 171 intende garantire un adeguato grado di sostitutività dell’indennità rispetto al reddito durante il periodo “protetto”, al fine di evitare ogni trattamento meno favorevole collegato allo stato di gravidanza o di maternità, che si tradurrebbe inevitabilmente in una discriminazione vietata dall’articolo 3 della Costituzione".
D'altra parte le leggi citate sulle agevolazioni fiscali per il rientro dall'estero hanno la finalità è quella di “[…] contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell'Unione europea ".
Pertanto, afferma l'interpello, "si ritiene che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continui ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” che tra l'altro come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 70, continua a costituire la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria . Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.
Il ministero precisa anche che la risposta sostituisce quella contenuta nell’interpello n. 4 del 29 maggio 2018.
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