Il Bonus Asilo nido non è comulabile con gli sgravi previsti dalla norma sul welfare aziendale prevista dalla legge di bilancio 2018, se non per la differenza tra l' importo della spesa effettivamente sostenuta e quello ricevuto dall'INPS. Questa la conclusione dell'Agenzia delle entrate nella risposta n. 164-2018 all' interpello di un contribuente .
In particolare il caso riguardava il contributo detto bonus asilo nido, pari a 1000 euro annui, ricevuto dal richiedente per la frequenza dell'asilo nido della figlia nel 2017 (Articolo 1,comma 355, legge n. 232 del 2016), suddiviso in 11 rate mensili. Veniva chiesto se per la spesa complessiva annuale per le rette dell'asilo potesse anche applicabile il beneficio fiscale previsto dall’articolo 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, anche nell’ipotesi di sostituzione del premio di produttività, con tale erogazione; o se ciò potesse riguardare eventualmente solo la parte di spesa non coperta dal bonus.
L'agenzia ricorda che in deroga al principio di onnicomprensività - art. 51, comma 1, TUIR - sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, il comma 2, lett. f-bis) dell’articolo 51 del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizie le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi" .
Per questo regime di non imponibilità non si puo usufruire per le spese sostenute , anche della detrazione di imposta . Infatti l'agenzia precisa con la circolare n. 7/E del 2017, era stato affermato che la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Pertanto, nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Dunque nel caso presentato non trova applicazione il regime esentativo di cui alla più volte citata lett. f-bis) d del TUIR in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, ma m per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido”, per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare reddito imponibile.
Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: