News Pubblicata il 04/01/2019

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Requisiti per la pensione 2019: le novità

Adeguamento alla speranza di vita solo per alcune categorie di lavoratori da 2019. Modalità per la domanda nella circolare INPS n. 126 del 28.12.2018



Nella circolare n. 126 del 28 dicembre 2018 l'INPS ha comunicato che  dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata per

entrambi con  un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni,  non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita . Viene specificato che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La circolare  fornisce i dettagli sulle  categorie di lavoratori esclusi dall'innalzamento dei requisiti:

  1. Lavoratori c.d. gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205/2017 
  2. Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti  ai sensi dell' articolo 1, comma 148, lettera b), della legge n. 205/2017

Non sono compresi nel blocco, invece:

 Il documento precisa che per il trattamento prensionistico dei lavoratori cd. gravosi è prevista  la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, e preannuncia un ulteriore messaggio di  istruzioni procedurali.

L'istituto di previdenza   fornisce  anche informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio  per i dipendenti pubblici  , che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, e potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile . "Oltre il periodo temporale appena indicato, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.

Fonte: Inps



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