News Pubblicata il 07/01/2019

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Rivalutazione partecipazioni: rata versata ma perizia non giurata. Cosa fare?

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.



Non può usufuire della rivalutazione delle partecipazioni il contribuente che ha versato la prima rata dell'imposta sostitutiva ma la perizia di stima del tecnico non è stata giurata in tempo. A chiarirlo la risposta all'interpello 153 dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018 e qui allegata. 

Nella domanda oggetto di interpello, l'istante voleva rivalutare le partecipazioni possedute non negoziate in un mercato regolamentato; tuttavia, benchè sia stato effettuato il versamento della prima dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2017, la perizia di stima redatta dal tecnico non è stata oggetto di giuramento. L'istante ha così chiesto se la rideterminazione posta in essere nonostante l’assenza di una perizia giurata di stima, possa valere ai fini del calcolo della plusvalenza che emergerebbe in caso di cessione delle partecipazioni.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come la procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita “perizia giurata di stima” redatta da professionisti abilitati. Quindi, la disciplina condiziona la spettanza dell’agevolazione fiscale in esame ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente, tra i quali, l’obbligo di redazione di una perizia di stima giurata e la conservazione, esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nell’ipotesi in cui il contribuente si avvale di un intermediario ai fini del pagamento della relativa imposta sostitutiva, dunque, la normativa richiede espressamente che la perizia giurata di stima debba essere predisposta e prodottaprima della cessione della relativa partecipazione. Il valore in tal modo rideterminato può essere utilizzato per determinare le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni, sempreché sia corrisposta l’imposta sostitutiva dovuta entro il termine ultimo previsto dalla norma. 

In conclusione ai fini della corretta validità della procedura di rideterminazione, l'obbligo di legge in merito alla perizia giurata non può essere disatteso dal contribuente. La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura. Da ciò discende l’obbligo di conservazione ed eventuale esibizione della perizia sulla base dei cui valori è stata calcolata l’imposta.

Nel caso di specie, il mancato giuramento impedisce il perfezionarsi della procura in esame e, dunque, l’istante non potrà usufruire della disciplina agevolativa. Resta fermo per il contribuente il diritto di recuperare l’imposta versata e non dovuta.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 153 28.12.2018

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