News Pubblicata il 08/01/2019

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Bonus quotazione PMI: chiarimenti delle Entrate sui costi

Requisito di inerenza dei costi sostenuti per la quotazione nel principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate



I costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l’operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale. E' questo in breve il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 19 2018. 

In particolare, come si legge nel documento di prassi, l'interpretazioni dell'Agenzia è conforme alle recenti previsioni normative contenute nella Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 89 a 92) che disciplinano il cd. "Bonus quotazione PMI" ovvero l’agevolazione in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea. Si ricorda che l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 500.000,00 euro.

Si evidenzia che l’incentivo fiscale introdotto con la Legge di bilancio 2018, seppur riguardante le sole PMI, presuppone che gli oneri in esame concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società. Inoltre, né le disposizioni di legge né quelle della normazione secondaria, nel fissare i requisiti per l’accesso al predetto credito d’imposta, fanno riferimento alle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (i.e.: OPS ovvero OPV).

Si ricorda che fino al 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione. L’istanza dovrà contenenere:

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 MATERIE E VALIDITA' ACCREDITAMENTO

CNDEC: D.3.27 dal 02/04/2019 al 31/12/2019 - Codice evento: 154104

 RELATORE: Dott.ssa Anna Lambiase

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Principio di diritto Agenzia delle Entrate n.19 2018

TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze La quotazione delle PMI