News Pubblicata il 31/12/2018

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Contratti a termine in deroga per università e enti di ricerca

La legge di bilancio corregge il decreto dignità ed esclude dalle limitazioni al contratto a termine anche università private , istituti di ricerca



Tra le novità della legge di Bilancio 2019 appena approvata e in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  troviamo anche un comma che interviene a modificare il recente Decreto dignità, in materia di limitazioni dell’utilizzo del contratto a termine.

Come noto il decreto 87 2018 convertito nella legge 96 del 12 agosto 2018,  ha modificato la durata massima dei contratti a termine da 36 a 24 mesi, con obbligo di causale dopo i primi 12, e ridotto il numero di proroghe possibili da 5 a 4,  innalzando anche il contributo addizionale dovuto  di uno 0,5% per ogni rinnovo . La normativa escludeva dalla stretta la pubblica amministrazione, ivi comprese università e istituti scolastici pubblici.

Ora  vengono ricomprese  tra i soggetti esclusi  anche le università private, “incluse le filiazioni di università straniere, istituti  o società pubblici di ricerca, enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca  scientifica o tecnologica, di trasferimento  di know-how, di supporto all’innovazione, assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa”.
Anche per questi soggetti restano dunque in vigore i vecchi limiti previsti dal Jobs act:
 la durata massima di 36 mesi,
 l’esclusione dall’obbligo di causale,
 il numero massimo di 5 proroghe.
Inoltre non si applicano la rinnovata  fattispecie di somministrazione fraudolenta, il  limite legale di contingentamento del 30% rispetto al personale asssunto a tempo indeterminato  e l’incremento del contributo dello 0,5% per ogni rinnovo.

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Fonte: Fisco e Tasse



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