Tra le novità della legge di Bilancio 2019 appena approvata e in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale troviamo anche un comma che interviene a modificare il recente Decreto dignità, in materia di limitazioni dell’utilizzo del contratto a termine.
Come noto il decreto 87 2018 convertito nella legge 96 del 12 agosto 2018, ha modificato la durata massima dei contratti a termine da 36 a 24 mesi, con obbligo di causale dopo i primi 12, e ridotto il numero di proroghe possibili da 5 a 4, innalzando anche il contributo addizionale dovuto di uno 0,5% per ogni rinnovo . La normativa escludeva dalla stretta la pubblica amministrazione, ivi comprese università e istituti scolastici pubblici.
Ora vengono ricomprese tra i soggetti esclusi anche le università private, “incluse le filiazioni di università straniere, istituti o società pubblici di ricerca, enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa”.
Anche per questi soggetti restano dunque in vigore i vecchi limiti previsti dal Jobs act:
la durata massima di 36 mesi,
l’esclusione dall’obbligo di causale,
il numero massimo di 5 proroghe.
Inoltre non si applicano la rinnovata fattispecie di somministrazione fraudolenta, il limite legale di contingentamento del 30% rispetto al personale asssunto a tempo indeterminato e l’incremento del contributo dello 0,5% per ogni rinnovo.
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