La legge di bilancio 2019 dedica alcuni degli oltre 1000 commi dell'unico articolo che la compone, al conseguimento di un risparmio sulla spesa previdenziale per le pensioni piu alte . In particolare i provvedimenti seguono due filoni :
Il risparmio per la prima misura si attesta a 2,2 miliardi, tra il 2019 e il 2021, mentre dal taglio sulle pensioni elevate si calcola un risparmio di circa 250 milioni .
1) RIDUZIONE INDICIZZAZIONE PENSIONI
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica all'inflazione misurata dall'ISTAT, dei trattamenti pensionistici, sarà riconosciuta con le seguenti percentuali :
In sintesi :
Riduzione dell’indicizzazione delle pensioni dal 2019 al 2021 |
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Parte dell’assegno che sarà indicizzata |
Parte dell’assegno che non sarà indicizzata |
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fino a 3 volte l'assegno sociale (507,1 euro) |
fino a 1521 euro mensili netti |
100% |
0% |
assegni tra 3 e 4 volte il minimo |
fino a 2028 euro mensili netti |
97% |
3% |
assegni tra 4 e 5 volte il minimo |
fino a 2537,55 euro mensili netti |
77% |
13% |
assegni tra 5 e 6 volte il minimo |
Fino a 3045,06 euro mensili netti |
52% |
48% |
assegni tra 6 e 8 volte il minimo |
Fino a 4060,08 euro mensili netti |
47% |
53% |
Assegni tra 8 e 9 volte il minimo |
Fino a 4567,59 euro mensili netti |
45% |
55% |
oltre 9 volte il minimo |
40% |
60% |
La riduzione dell'indicizzazione è stata applicata a partire da aprile 2019. Nella mensilità di giugno è stato applicato anche il conguaglio (negativo) relativo ai mesi gennaio marzo 2019, rispetto alla misura di rivalutazione applicata in precedenza.
2) TAGLIO PENSIONI D'ORO
Al comma 261 si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e per la durata di cinque anni (2019-2023) , i trattamenti pensionistici diretti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di importo superiore a 100.000 euro lordi su base annua, saranno ridotti delle seguenti aliquote:
La riduzione non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.
L'inps è successivamente intervenuta in materia con due circolari:
La circolare n. 62 ha ricordato che la riduzione interessa gli importi lordi annui di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate , compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche
Con la circolare 116 2019 del 9 agosto 2019 l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti relativamente al taglio dei trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo contributivo dei periodi assicurativi .
Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro , il quale ha precisato che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dalla riduzione.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con cumulo e totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
La manovra prevede anche che presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati siano istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono e restano accantonati i risparmi conseguiti.
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