E' stato firmato lo scorso 21 dicembre 2018 da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo di assolavoro e dalle assemblee dei lavoratori. Fanno eccezione pero alcune disposizioni immediatamente applicabili che riguardano un regime transitorio in tema di durata massima dei contratti a termine successivi, recentemente modificato in senso restrittivo dal Decreto Dignità L. 96 2018.. Assolavoro ha infatti formulato Istanza di Interpello al ministero del lavoro sulla circolare Ministeriale n. 17/2018 che aveva incluso nel computo dei 24 mesi anche i rapporti di lavoro precedenti l'entrata in vigore della riforma (1 novembre 2018).
In attesa dell'interpello ministeriale l’intesa del 21 dicembre dispone che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato svolti dallo stesso lavoratore devono essere conteggiati per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. Cio significa che ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa nel rapporto con una agenzia per un lavoratore , qualsiasi siano i contratti di lavoro intercorsi in passato, si conteggeranno al massimo 12 mesi e il lavoratore potrà continuare ad essere impiegato per ulteriori 12 mesi dopo il 1 gennaio 2019 dalla medesima Agenzia.
Nell'accordo si prevede che a far data dal 1° gennaio 2019:
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