Esente dall'imposta di registro e di bollo la scrittura privata di riduzione del canone di locazione. Questo importante chiarimento è giunto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 124 del 21 dicembre 2018 e qui allegata.
In particolare, la società istante aveva affittato un ramo d’azienda comprensivo di immobile di proprietà uso autorimessa al canone di affitto pattuito, ma considerato lo stato di crisi del settore immobiliare ha concesso una riduzione del canone di affitto mediante registrazione delle scritture private di rettifica contrattuale. Il quesito posto dall'istante riguarda la possibilità di applicare alla scrittura di rettifica contrattuale di riduzione del canone dell’affitto di azienda la disposizione di cui all’articolo 19 del c.d. decreto "Sblocca Italia", la quale stabilisce che "La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo".
Nella risposta l'Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato la disciplina di riferimento, ha chiarito che la possibilità di poter fruire di un regime di esenzione dall’imposta di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con le quali le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione trova applicazione in relazione alla fattispecie contrattuale senza che assuma rilevanza la natura dell’immobile.
Tanto premesso, deve ritenersi che anche la scrittura privata di rettifica contrattuale, che proroga la riduzione del canone di affitto, possa fruire del regime di esenzione previsto, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, di cui al citato articolo 19 della Legge n 133 del 2014, in quanto il contratto originario è stato inquadrato, ai fini fiscali, come un contratto di locazione di immobile strumentale. Pertanto, la scrittura privata con la quale si concorda la riduzione del canone è esente dall’imposta di registro e di bollo.