News Pubblicata il 20/12/2018

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Fatturazione elettronica: le semplificazioni contenute nel collegato fiscale

Decreto fiscale collegato: ecco le semplificazioni contenute nel testo pubblicato in Gazzetta.



L’articolo 10 del decreto fiscale 119/2018, la cui Legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, include fra i soggetti esonerati dall’ emissione della fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per tali soggetti è necessario tuttavia porre attenzione ai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale e ai contrati di sponsorizzazione e/o pubblicità. La norma prevede infatti che le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo inferiore o pari a euro 65.000 siano esonerati dall’emissione della fattura elettronica ma, al superamento di tale soglia devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Qualora si tratti invece di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, indipendentemente dai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, le fatture elettroniche dovranno essere emesse, per loro conto, dai cessionari.

  Di seguito una tabella di riepilogo:

Associazioni Sportive Dilettantistiche

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

LIMITE RICAVI

OBBLIGO EMISSIONE E-FATTURA

CHI DEVE EMETTERE LA FATTURA

NO SPOSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’

≤ 65.000

No

Nessuno

> 65.000

Si

Committente/ prestatore

SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’

≤ 65.000

Si

Committente

> 65.000

Si

Committente

L’articolo prevede inoltre che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.
 

CONTRIBUENTE

Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Trimestrale

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-06-2019)

Mensile

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-09-2019)

Definitivo anche l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d'imposta 2019 - per gli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Legge di Bilancio 2025 Terzo Settore e non profit Fatturazione elettronica 2023