News Pubblicata il 18/12/2018

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Pensione: riscatto per Forze armate e Carabinieri

La circolare INPS n.118 2018 fornisce le indicazioni per la domanda di riscatto dei periodi senza indennità, ai fini pensionistici per il personale delle Forze armate e Carabinieri



Con la circolare n. 119 del 18.12.2018 l'INPS  chiarisce le modalità applicative  per il riscatto di alcuni periodi di servizio ai fini pensionistici per il Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.

L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,  prevede infatti  che i periodi di servizio comunque prestati, a prescindere dal fatto che il personale militare abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo, possono essere riscattati in aumento,  ai fini pensionistici con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni.

Il documento   ricorda che il beneficio è riservato al personale attivo in servizio e  che in materia sono state emanate in precedenza le seguenti circolari :

circolare n. 19 del 18/9/2009, relativa al personale dell’Esercito Italiano;

circolare n. 20 del 18/9/2009, relativa al personale dell’Aeronautica Militare;
circolare n. 21 del 18/9/2009, relativa al personale della Marina Militare;
circolare n. 22 del 18/9/2009, relativa al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica (cfr. la circolare n. 12 del 25 gennaio 2013), attraverso uno dei seguenti canali:

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997”.

Per il personale dell’Arma dei Carabinieri le domande di riscatto presentate a partire dal 1° ottobre 2017 sono di competenza del “Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali” della Direzione provinciale di Chieti, come indicato con la circolare n. 131 del 19 settembre 2017

Lì'istituto chiarisce anche le modalità di calcolo dell’onere di riscatto , soggetto alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi;   sul totale  contributivo cosi calcolato l'onere a carico del richiedente è pari al 27%.

Il pagamento puo essere effettuato:

Fonte: Inps



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