Le associazioni di rappresentanza delle cooperative: Agci, Legacoop, Confcooperative e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, hanno siglato in data 12 dicembre 2018 l’accordo interconfederale che definisce nuove linee guida in materia di relazioni industriali e di contrattazione collettiva per il settore. Il documento ha l'obiettivo di consolidare le relazioni industriali e afferma infatti in premessa che :
"Dieci anni di crisi a livello globale hanno determinato per il nostro paese perdita di occupazione e capacità produttiva, mentre solo negli ultimi mesi si è ricostituita una base occupazionale a livello pre-crisi peraltro con importanti eccezioni ed anomalie. La cooperazione, in questo complesso quadro, ha contribuito in maniera importante alla difesa dell'occupazione .. nel promuovere numerose e diffuse esperienze di workers buyout, (WBO)che costituiscono una specificità del nostro Paese presa a riferimento in Europa e in altri Paesi." .
Inoltre viene sottolineata la necessità di proseguire la lotta contro la falsa cooperazione contrattuale posto in essere da associazioni di scarsa rappresentatività; a questo fine è necessario consolidare sul piano legislativo e normativo il requisito della rappresentatività sindacale ma anche realizzare un chiaro e riconosciuto quadro di rappresentatività delle organizzazioni datoriali . In quest'ottica, si riconosce il CNEL come soggetto istituzionale d iriferimento
La contrattazione collettiva deve mantenere un ruolo di primario rilievo nella regolamentazione dei trattamenti dei lavoratori salvaguardando una sana concorrenza tra le imprese. Si conferma comunque l'importanza dei due livelli di contrattazione; al nazionale è riservata la possibilità di definire gli ambiti del secondo livello territoriale o aziendale.
I contratti collettivi nazionali di lavoro della cooperazione avranno, di norma, durata quadriennale e assicureranno a tutti i lavoratori trattamenti economici e normativi validi su tutto il territorio nazionale. Il trattamento economico complessivo sarà costituito dai minimi tabellari e da tutti gli altri trattamenti economici concordati, tra cui anche le eventuali forme di welfare .
I contratti collettivi di secondo livello possono anche definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni nazionali nei limiti e con le procedure previste. L'accordo specifica che " Ove tali specifiche intese modificative non siano previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia , i contratti collettivi di secondo livello, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro seconclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda oppure con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie.
A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.1.L., C.I.S.L. e U.1.L. hanno posto l'accento inoltre su :
e condividono i seguenti principi, da sviluppare nella contrattazione di categoria e decentrata:
• La necessità di definire azioni, programmi e misure che estendano la formazione e di potenziamento delle competenze orientando in questo senso il Fondo Foncoop.
• La definizione di politiche contrattuali a sostegno degli istituti che puntano su un più diretto rapporto tra scuola e mondo del lavoro (alternanza scuola-lavoro,
apprendistato duale di primo e terzo livello, formazione terziaria professionalizzante, ITS) e;
• Orientare l'istituto contrattuale delle 150 ore, verso lo sviluppo di abilità informatico-digitali e linguistiche, correlate a processi di innovazione.
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