Lo studio associato ALFA è un’associazione tra professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori legali dei conti che intende proseguire lo svolgimento di tale attività nella veste di società tra professionisti ed in particolare nella forma giuridica di società in accomandita semplice (S.a.s.). L’istante chiede chiarimenti in merito:
Per quanto concerne il quesito n. 1 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che quando la trasformazione si traduce in un mero mutamento della forma giuridica della società, l’operazione è fiscalmente neutrale dal punto di vista delle imposte dirette, poiché la stessa non comporta alcun effetto traslativo dei beni sociali che restano nella sfera patrimoniale dello stesso soggetto. Nel caso di specie, la trasformazione prospettata, sul piano fiscale, è assimilata ad un conferimento di beni. Di conseguenza, poiché il soggetto conferente produce prevalentemente reddito di lavoratore autonomo:
Per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in società tra professionisti - S.a.s., il quale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Per quanto concerne il quesito n. 2, il conferimento dello Studio associato in una neo-costituenda società tra professionisti - S.a.s. costituisca un’operazione fiscalmente rilevante.
Relativamente alla tipologia di reddito a cui le società tra professionisti costituite nelle forme di società commerciali sono assoggettate (quesito n. 3), poiché la società tra professionisti che si intende costituire assume la veste giuridica di S.a.s., il reddito dalla stessa prodotto è qualificabile come reddito d’impresa. Va da sé che per le prestazioni effettuate dalla S.a.s. nell’esercizio d’impresa non deve essere operata alcuna ritenuta sulla base di quanto disposto dall’articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Da ultimo, al fine di evitare salti di imposta derivanti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza a seguito della trasformazione, qualora un componente reddituale - per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime - abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione.
E' questo quanto chiarito con la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 13 Dicembre 2018 qui allegata.
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