Con la Circolare n. 19 dell'11 dicembre 2018, il Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni operative sulla nuova CIGS per cessazione di attivita istituita dal dall'art. 43 bis bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 e in particolare sull'esoneo dal versamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento, di cui si farà carico direttamente l'INPS
L' agevolazione è garantita alle Società con procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, per cessazione di attività
La circolare chiarisce che per godere dell'agevolazione le aziende dovranno:
Una circolare INPS in fase di preparazione fornira successivamente le indicazioni pratiche per la fruizione materiale dell'agevolazione.
Resta invariata la disciplina ordinaria sull'assegnazione delle quote del TFR da parte dell'INPS, che prevede tre possibilità:
Il ministero precisa che il versamento o l’accreditamento del Tfr maturato sarà eseguito dall’Inps in unica soluzione dopo la cessazione del periodo di cassa autorizzata.
La circolare ricorda infine gli importi massimi del ticket sui licenziamenti che le aziende potranno non versare.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: