Al Senato si sta discutendo in questioni giorni della c.d. Legge Europea 2018, la quale tra le novità contiene le modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007. Tali modifiche relative alle qualifiche professionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di norme con carattere ordinamentale, volte a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’art. 1 della Legge europea 2018 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007. In particolare:
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il comma 1, lettera a), rinnova la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", eliminando il requisito della residenza nello Stato in questione.
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La lettera b) modifica le norme di individuazione delle PP.AA. competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale. Tra le altri si specificano che le competenze del Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine .
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La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare), prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità).
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La novella di cui alla lettera e) specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione con i centri di assistenza degli Stati membri ospitanti - centri che forniscono l'assistenza necessaria in favore dei cittadini europei che intendano ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale nel medesimo Stato ospitante - e, se richiesto, devono trasmettere ai medesimi centri tutte le informazioni pertinenti ai singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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La lettera f) concerne alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle cosiddette misure compensative, le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, ad esempio riguardo la misura compensativa costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale, anziché dal tirocinio di adattamento, come nel caso del riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto: la novella prevede invece, per tali fattispecie, la scelta - da parte dell'autorità competente - della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento.