All'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura. E' questo il chiarimento principale fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Consulenza Giuridica n.3 del 4 dicembre 2018.
La risposta parte dalla richiesta di consulenza giuridica mossa dall'associazione ALFA che chiede di sapere se alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini per l'illuminazione comune, il cancello elettrico, l' impianto citofonico, gli ascensori, etc possa essere applicata l’aliquota IVA del 10%. In particolare, l’Associazione ha chiesto se l'IVA al 10% possa applicarsi nell’ipotesi in cui il condominio abbia natura “prevalentemente residenziale”, ossia qualora nel condominio siano presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa (uffici, studi professionali, negozi, etc.).
La risposta, negativa, dell'Agenzia delle Entrate è stata motivata dalle seguenti ragioni.
Premettendo che il numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla fornitura di “energia elettrica per uso domestico”occorre far riferimento alla circolare 23.11.1998 n. 273/E, che ha chiarito che “l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari”. Successivi documento di prassi hanno chiarito che “l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”.
Pertanto, il riferimento all’espressione “uso domestico” limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private.
Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che nel condominio la prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, come uffici, studi professionali, negozi), e che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è fatturata anch’essa direttamente allo stesso condominio. Con riferimento al quesito posto dall’Associazione istante, quindi, si ritiene che le parti comuni dei condomini non soddisfino il requisito di uso domestico previsto dalla citata norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la propria abitazione.
La fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini, pertanto, non soddisfa il requisito dell’uso domestico, in quanto è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione. In altri termini, la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell’uso domestico richiesto dalla disposizione agevolativa di cui al numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
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