Il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria 2019 è stato approvato per la conversione in legge al Senato e torna ora per l'ultimo passaggio alla Camera. Oltre alle molte misure in materia fiscale è stato introdotto anche un nuovo articolo, in tema di ammortizzatori sociali, il 25-bis denominato "Disposizioni in materia di mobilità in deroga".
Si tratta di un ampliamento della platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga.
Più nel dettaglio, l'articolo estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall’articolo 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai lavoratori, di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 . (La norma istitutiva originale prevedeva che il periodo di cessazione rientrasse tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2018)
Il trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che tali lavoratori non godano di altre misure di politica attiva regionale; inoltre il beneficio qualora il lavoratore trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Le risorse necessarie sono pari complessivamente a 34 milioni di euro per il 2018 - già stanziate con la legge istitutiva e per l'anno 2019 saranno reperite dal Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti e dal Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che l’articolo 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, aveva consentito la destinazione, da parte delle regioni, di alcune risorse finanziarie alla corresponsione di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori impiegati in aree di crisi industriale complessa e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Era ppunto prevista la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.
La corresponsione è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga . Infatti ogni Regione potrà destinare a questo fine le risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017 .
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