Con il Messaggio n.4477 del 29 Novembre 2018 INPS informa che gli iscritti al Fondo volo, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 859/1965, hanno diritto alla pensione di invalidità se possono far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, e sono divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l’invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo. Qualora il rapporto di lavoro sia risolto per cause diverse dall’inidoneità al volo la prestazione in argomento non potrà essere riconosciuta.
L'Istituo ricorda in particolare che ai sensi del citato articolo , la prestazione è riconosciuta solo in presenza delle seguenti condizioni:
Un’iscritto al Fondo volo non avrebbe diritto quindi alla prestazione di invalidità specifica se invece il rapporto di lavoro fosse già cessato alla data del 15 gennaio 2018 oppure nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro fosse cessato successivamente a tale data per ragioni diverse dall’inidoneità al volo.
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