Modifiche alla rottamazione ter con la legge di conversione del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, l'articolo 3 del decreto contiene la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
In particolare, durante l’esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi ai seguenti punti:
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alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti: ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Per quanto riguarda il pagamento rateale,
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il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a diciotto, eliminando la necessità che tali rate siano tutte di pari importo.
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l’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
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il termine di scadenza delle rate viene modificato: per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell'anno 2019. Con riferimento alle restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
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agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC: Con le modifiche introdotte, si estende il rilascio del DURC a séguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento. Anche in tale fattispecie opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.
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alla mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento del dovuto: non si produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.
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