Novità sulla proroga del trattamento CIGS per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.
Il Ministero del lavoro è intervenuto nuovamente con la Circolare n. 18 del 22 novembre 2018, in cui la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali rettifica la precedente circolare di istruzioni n. 16 2018 , riguardante la normativa introdotta dal D. lgs 119 2018 ( Decreto fiscale collegato alla manovra 2019) . In particolare precisa che “Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare”, sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, considerato che durante il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale, quali ad es. ferie, si fa riferimento ad un programma che scade non prima del 30 giugno 2018.”
In sostanza , per definire il perdurare della crisi aziendale viene ampliato il periodo di riferimento per l'utilizzo precedente della CIG straordinaria e si accorda il diritto all'accesso ad una nuova proroga a tutte le aziende il cui programma di CIGS sia in scadenza dopo il 30 giugno 2018.
Ricordiamo che l'articolo 25 del Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, (decreto fiscale collegato alla manovra 2019 ) modificando l'art. 22-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015, consente ora:
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