Nessun esonero dall’indicare nelle fatture elettroniche la specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento, in quanto tale informazione:
La necessità di indicare il riferimento normativo sussiste anche in caso di fattura senza Iva, con indicazione della natura dell’operazione. Si ricorda, infatti, che l’elemento “Natura” è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero. Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.
Si segnala tuttavia che nella pratica, nonostante tale obbligo, il sistema di interscambio non scarta le fatture elettroniche che non hanno questa indicazione.
La stampa specializzata auspica che si introduca lo scarto dal 1° gennaio 2019 in quanto le informazioni della normativa Iva che disciplina l’operazione sono indispensabili al cessionario per la corretta contabilizzazione della fattura e compilazione della dichiarazione Iva. Esempio tipico sono le operazioni in reverse charge interno: i subappalti in edilizia (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici (lettera a-ter), le compravendite di energia elettrica (lettera d-quater), di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo o di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, dpr 633/1972). In questi casi in fattura va indicato nell’elemento “Natura” il codice N6, che sta per inversione contabile, ma per la compilazione del rigo VE35 del modello Iva annuale, le operazioni vanno indicate rispettivamente nei campi 4, 8, 9 e 2.
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