News Pubblicata il 22/11/2018

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Patto di prova ripetibile per la Cassazione

Il patto di prova è ripetibile in un nuovo contratto con lo stesso lavoratore se cambiano dati oggettivi del rapporto di lavoro, pur con le stesse mansioni



Nella pronuncia n. 28252/2018 la Corte di Cassazione  ribadisce il principio gia affermato per cui la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro è legittima tra le stesse parti,  posto che sia funzionale all'imprenditore per verificare il comportamento  del lavoratore in relazione a elementi  nuovi nel rapporto di lavoro. Il caso di specie riguardava  una lavoratrice, assunta come  portalettere con contratto a tempo indeterminato a distanza di circa un anno e mezzo da un precedente contratto a termine.

La lavoratrice,  licenziata poi per superamento del limite massimo di malattia consentito dal Ccnl durante il periodo di prova,   ha fatto ricorso per l'illegittimità del licenziamento a causa della  nullità  del patto di prova.

Dopo un primo accoglimento della domanda la Corte di appello ha ribaltato in giudizio affermando che il patto di prova era legittimamamente ripetibile in quanto :

La lavoratrice aveva infatti manifestato difficoltà e disturbi di ansia,  causa appunto della malattia successivamente  intervenuta, che ha dimostrato  l'opportunità e legittimità del patto di prova.

La Corte di cassazione ha quindi  respinto l'ulteriore ricorso della lavoratrice,  approvando la  decisione della  Corte d'appello  giustamente fondata su dati oggettivi, che costituiscono  apprezzamenti di merito incensurabili  in sede di legittimità  

Sul tema ti puo interessare il Commento  "Ripetizione del patto di prova - Cass. n.22286/2015"con testo integrale della sentenza, di R. Staiano 

Per approfondire vedi la guida operativa " Il patto di prova stipula e conteggio delle giornate - con facsimili di lettera di assunzione" di C. Vivenzi

Fonte: Corte di Cassazione



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