Il decreto Genova convertito nella legge 130 / 2018 e appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, introduce una ulteriore agevolazione per le società in crisi che abbiano fruito della Cigs.
In particolare il nuovo articolo 43-bis, prevede per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito nell'anno precedente del trattamento di Cigs per cessazione:
L’agevolazione si applica solo per gli anni 2020 e 2021 nei limiti dei fondi stanziati (16 milioni di euro annui ) Sono interessatele imprese in crisi che negli anni immediatamente precedenti abbiano fruito del trattamento di Cigs per cessazione , introdotto dalla precedente versione del decreto ( articolo 44)
Va ricordato che la reintroduzione della " cessazione dell'attivita" come causale autonoma non prevede piu che nell'azienda si realizzi preventivamente un tentativo di risanamento , con la prospettiva di una ripresa . La normativa precedente prevedeva inoltre la stipula di uno specifico accordo in sede ministeriale, con il programma di sospensione dei lavoratori ed un piano di riassorbimento occupazionale. Ora viene invece richiesta una sola delle condizioni tra le tre seguenti:
In ogni caso resta ferma la necessita di un accordo in sede ministeriale che coinvolga anche la Regione di riferimento. Nell'accordo dovra essere formulato anche il piano finanziario per la realizzazione.
La dizione imprecisa («le società […] sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto») fa ritenere che si sia voluto fare riferimento alle sole quote versate al Fondo di tesoreria Inps, o al Fondo di previdenza complementare. Ulteriore condizione richiesta per accedere alle agevolazioni sarà l’autorizzazione dell'Inps previa domanda della azienda).
L'istituTo nazionale di previdenza si occuperà anche della verifica mensile dei relativi flussi di spesa.
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