News Pubblicata il 20/11/2018

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Contratto di Tolling per la produzione di energia: chiarimenti IVA

Le quote di emissione si qualificano come prestazioni di servizi e sono soggette ad IVA con aliquota 22% e con reverse charge



Con risposta all'interpello 69/2018 l'Agenzia delle Entrate risolve un quesito relativo al trattamento IVA dei servizi resi nell’ambito di un contratto di Tolling e Sub-tolling relativo alla produzione di energia.
Il contratto di Tolling - si ricorda - è quel contratto per il quale un soggetto (toller) fornisce combustibile a un altro soggetto (processor), che gestisce la centrale elettrica, a fronte del pagamento da parte del toller di un prezzo per l'utilizzo della centrale. La funzione del contratto è quella di ripartire i rischi, connessi all'attività di produzione.

Il caso riguarda una società che trasforma il gas naturale in energia elettrica, grazie al servizio di "tolling" fornito da centrali elettriche possedute e gestite da altre due società, chiamate tollee. Tale attività di trasformazione è regolata da contratti di tolling e sub-tolling.
Nel corso del 2017, una società di diritto svizzero, in qualità di toller, ha sottoscritto con entrambi i tollee appositi contratti denominati gas tolling agreement (Gta), per la regolamentazione del servizio di “tolling”. Inoltre, la società istante (sub-toller) ha stipulato con il toller due sub-tolling agreement (Sgta), validi per il 2018 e destinati a rinnovarsi automaticamente ogni anno.
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti ai fini Iva:

L'Agenzia ritiene che l'emissione di quote di emissione si qualifichino come prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA, con l'aliquota ordinaria del 22% e con applicazione del reverse charge.
Per quanto riguarda il trattamento Iva applicabile al trasferimento delle quote a favore del Tollee:

Fonte: Fisco Oggi


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 69/2018

TAG: Reverse charge