News Pubblicata il 20/11/2018

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Perdite riportabili: la nuova disciplina della Legge di Bilancio 2019

Allineate le regole dei soggetti semplificati con quelle dei soggetti Ires



In base al testo attuale del DDL di Bilancio 2019 è previsto l'allineamento delle regole sulla riportabilità delle perdite per i soggetti Ires e i soggetti Irpef in regime di contabilità semplificata.
Si ricorda che in base alle disposizioni attuali i soggetti Irpef che operano :

I soggetti IRES, invece, possono utilizzare le perdite d'impresa solo per ridurre redditi della stessa categoria, e possono riportare l'eccedenza illimitatamente nei periodi successivi, in misura però non superiore all’80% del reddito conseguito.
Attraverso le modifica inserite nel DDL di Bilancio 2019:

Pertanto,  a seguito delle modifiche è previsto che a regime per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria si applichino le stesse regole previste per le società di capitali.

In via transitoria le nuove regole subiscono le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata:

È prevista anche una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017:

Si segnala tuttavia una problematica di interpretazione: la nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che si applichi anche ai soggetti Irpef la norma (art. 84 comma 3 TUIR) che dispone l’integrale utilizzo delle perdite generate nei primi 3 esercizi dalla costituzione, a compensazione del reddito prodotto successivamente, senza limiti di tempo e fino a capienza totale dell’imponibile generato.
Nel silenzio della norma tale disposizione dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi -nella generalità dei casi- dal 2018. In analogia con quanto già chiarito con la circolare 53/E/2011 (paragrafo 1.7), si ritiene che le nuove regole siano applicabili anche alle perdite pregresse che alla data di entrata in vigore della nuova norma fossero ancora utilizzabili.
Pertanto, se ciò verrà confermato, si avrà che le perdite generate dal 2014 entreranno nel nuovo regime di riporto illimitato nel tempo e compensazione nel limite dell’80% del reddito prodotto successivamente.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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