Con il Messaggio n.4271 del 16 Novembre 2018, INPS fornisce chiarimenti sui casi di trasferimento all'estero per il lavoratore che percepisce una indennità di malattia e sulla necessità di ottenere una preventiva autorizzazione dalla ASL o dall'istituto stesso. In particolare l'istituto di previdenza precisa che la valutazione dell'INPS è di tipo medico legale e intende verificare che tale trasferimento non pregiudichi negativamente il decorso della malattia, aggravandone i costi per la collettività.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovra quindi comunicarlo alla Struttura territoriale INPS di competenza . La Struttura provvederà a convocare il prima possibile il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo sull’apposito modello. Il lavoratore dovrà anche fornire un indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli .
In caso di parere negativo, se il paziente effettui comunque il trasferimento, che non può essergli vietato,verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 – n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.
Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.
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