News Pubblicata il 19/11/2018

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Indennità maternità Gestione separata 2018: chiarimenti INPS

Circolare n.109 del 16 Novembre 2018 sul diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata



Con la Circolare n.109 del 16 Novembre 2018, INPS fornisce istruzioni amministrative,perative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

Si ricorda che la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto rilevanti modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001. L’articolo 8 della legge citata, commi 4, 5, 6, 7 e 8, ha previsto nuove modalità di fruizione del congedo parentale, abrogando, al comma 8, il settimo e l’ottavo periodo dell’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette disposizioni sono entrate in vigore  dal 14 giugno 2017.

 Sulle  domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017  viene chiarito che :

Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.

Pertanto, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori interessati dalla disposizione sopra riportata aumentano da tre a sei mesi. È stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore .
I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l’Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall’altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.
Le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato. Conseguentemente, si possono verificare le seguenti fattispecie:

Il periodo di riferimento all’interno del quale devono essere state accreditate le tre mensilità di contribuzione è il medesimo che si prende a riferimento per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità o paternità. Pertanto, il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore nel caso in cui abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

La fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.  In questo caso dunque,  il requisito contributivo non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all’indennità di maternità o paternità, ma viene accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale. 
In proposito l'Inps  precisa che:

In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017 (14 giugno 2017) il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che il soggetto richiedente abbia titolo all’indennità di maternità o paternità. Per quanto concerne, invece, i periodi di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il riconoscimento dell’indennità deve essere accertato con le modalità indicate

Le domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica.

L’applicazione di acquisizione online è stata aggiornata per consentire,  sia la trasmissione di comunicazioni relative a  periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi sia di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Fonte: Inps



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