Ieri, 15.11.2018, è stato approvato il c.d. Decreto Genova (D.l. 109/2018) che prevede:
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specifiche misure per far fronte all’emergenza del crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto;
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disposizioni relative ai territori colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017 (Italia centrale e alcuni comuni dell’isola di Ischia);
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altre misure finalizzate a garantire la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
Per Genova:
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esenzione (a decorrere dall’anno in corso fino al 31.12.2020) dall’ Irpef, Ires, Irap, Imu e Tasi per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento;
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esenzione dalle imposte dirette e dall’Irap per i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati (proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata) a seguito del crollo del ponte Morandi;
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esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento;
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esenzione dal 14 agosto 2018 dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo;
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sospensione dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e dei termini delle altre attività di riscossione coattiva a favore di coloro che sono residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo;
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riconoscimento, per le imprese (aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova) che hanno subito dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto un decremento di fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, di una somma fino al 100% (e nel limite massimo di euro 200.000) del decremento stesso;
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riconoscimento di diverse agevolazioni fiscali alle imprese facenti parte della zona franca urbana (Zfu), appositamente istituita, che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.
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