Nella recentissima sentenza n. 29191 2018 , la Corte di Cassazione ha confermato la prassi INPS che applica le finestre per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia per gli invalidi. Il caso riguardava una lavoratrice riconosciuta invalida all'80% che aveva maturato i requisiti per la pensione anticipata (età 55 anni e 20 di contribuzione, come previsto dal D. lgs. n. 503 1992 e chiedeva quindi di andare in pensione nell'aprile 2014 .
Nel caso di specie l'Inps aveva invece applicato il DL 78 2010 che prevede una finestra di differimento di 12 mesi anche per questo tipo di trattamento previdenziale, nel caso di lavoratori dipendenti ( diventano 18 mesi per i lavoratori autonomi).
Tale tipo di accesso a pensione è ancora in vigore e prevede per gli uomini l'eta minima di 60 anni ed è sottoposto all'adeguamento alla speranza di vita introdotto dalla Legge Fornero.
I giudizi di merito avevano dato ragione alla ricorrente in quanto il suo caso non rientrava nella definizione di pensione di vecchiaia ordinaria cui si applica il dl 78 (art.12 commi4 e 5). La Cassazione ha invece accolto il ricorso del'INPS , ribaltando il giudizio di merito , e affermando che il pensionamento per gli invalidi rientra comunque tra le pensioni di vecchiaia per cui la prassi INPS con l'applicazione della finestra di 12 mesi prima della decorrenza è corretta.
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