News Pubblicata il 13/11/2018

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Scissione parziale proporzionale: nessun abuso di diritto

La scissione tesa a ripartire la struttura di una società non comporta alcun vantaggio fiscale indebito



Con la risposta all’interpello n. 65/2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di scissione, chiarendo che non costituisce abuso di diritto un’operazione di scissione parziale proporzionale preordinata esclusivamente alla ripartizione, tra quattro neo società beneficiarie, dell’attività immobiliare della società scissa. 
Il caso riguarda una società partecipata da due soci che ha come oggetto sociale: l’acquisto, la vendita, la permuta, l’affitto, la locazione non finanziaria, la conduzione, il comodato di beni immobili, terreni e fabbricati industriali, commerciali e civili e la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria di edifici a uso industriale, commerciale e abitativo, direttamente o mediante affidamento in appalto a terzi, nonché l’esecuzione di opere civili e loro impianti in genere.
La società intende effettuare una scissione parziale proporzionale a favore di 4 società, cui verranno attribuiti singoli rami d’azienda, collegati alle gestione di immobili. La società scissa, a seguito dell’operazione, continuerà a svolgere la propria attività.
La società, tramite interpello, chiede all’Agenzia delle Entrate se l’operazione possa rientrare nell’ambito dell’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000).

L’Agenzia delle Entrate, d’accordo con l’istante, ritiene che non si profili alcun abuso di diritto posto che l'operazione non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”. L’operazione, infatti, risulta esclusivamente preordinata alla divisione nell’esercizio dell’attività immobiliare, ovvero alla distinta gestione dell’attività di costruzione, compravendita, gestione di immobili e aree immobiliari appartenenti a diverse tipologie.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risposta interpello 65/2018

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