News Pubblicata il 13/11/2018

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Recupero Iva versata: possibile dopo tentativi di recupero del credito

E’ necessario dar prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del credito senza aver trovato soddisfacimento



Con risposta all’interpello n. 64 del 9.11.2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può recuperare l’Iva versata all’Erario e mai percepita dai propri clienti, emettendo una nota di variazione in diminuzione (ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). La procedura è possibile se dopo diversi e vani tentativi di recupero del credito vantato, il creditore riesce a provare l’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore, con la conseguente antieconomicità di un’eventuale azione esecutiva.

Nel caso affrontato nell’interpello l’istante ha effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito, anche avvalendosi dell’autorità giudiziaria, ma tutti sono rimasti privi di riscontro in quanto il debitore è risultato sempre irreperibile. A ciò si aggiunge il fatto che non è possibile sottoporre il debitore a procedura concorsuale per difetto dei requisiti dimensionali previsti in relazione alle soglie di fallibilità, nonché il riscontro negativo della stessa Guardia di finanza, , che ha confermato l’inesistenza di beni mobili ed immobili aggredibili da una eventuale procedura esecutiva. Poiché il proseguimento delle azioni esecutive comporterebbe un inutile aggravio di costi, senza alcun proficuo risultato, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva versata e non incassata relativa al credito vantato.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente, in quanto ritiene che questa situazione legittimi l’emissione di una nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa. In questo caso, infatti, non solo il creditore ha dato prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfacimento, ma l’antieconomicità della procedura esecutiva è stata acclarata da un organo terzo (Guardia di Finanza), e non semplicemente avvallata dal creditore sulla base delle proprie valutazioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 64/2018

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