Nel collegato fiscale alla Legge di Stabilità 2019, è stata data la possibilità di aderire alla definizione agevolata anche per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo
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di "risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (tariffe doganali)
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di IVA riscossa all’importazione.
La Definizione agevolata prevede la possibilità di pagare fino a 10 rate semestrali (5 anni) l’importo che comprende:
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il capitale (ovvero il tributo),
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gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
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le spese sostenute dall’Agente della riscossione
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un importo a titolo di interessi di mora che verrà determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per aderire alla Definizione agevolata 2018 per le risorse UE è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:
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alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018-D, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
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presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018-D debitamente compilato e firmato.
Per coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per poter beneficiare della “Definizione agevolata 2018 per le risorse UE” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, è comunque necessario presentare la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.
Dopo la presentazione del modello DA-2018-D:
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l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse entro il 31 luglio 2019 (anziché entro il 30 giugno);
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il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di Definizione scade il 30 settembre 2019 (anziché il 31 luglio); la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.