La Legge di Bilancio 2019 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. Prima di addentrarci nella novità, nella tabella che segue viene riepilogata la disciplina vigente.
VECCHIA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF | ||
TIPO CONTABILITÀ | Semplificata | Ordinaria |
TIPO COMPENSAZIONE | Compensazione orizzontale con gli altri redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta | Compensazione verticale con altri redditi d’impresa o partecipazione |
DISCIPLINA EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE | L’eventuale eccedenza è perduta | Riportabile nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto |
Per quanto riguarda la disciplina delle perdite rilevate in contabilità semplificata, ricordiamo che, ai sensi delle norme vigenti, questa era applicabile ai soggetti IRPEF lavoratori autonomi (soggetti esercenti arti e professioni) e alle imprese minori (di cui all’art. 66 del Tuir).
Per prima cosa la Legge di bilancio 2019 elimina dall’articolo 8, comma 1 del Tuir, che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese cd. minori, ossia le imprese in contabilità semplificata. Dunque la disciplina della “compensazione orizzontale” delle perdite ivi contenuta opera per i soli soggetti IRPEF lavoratori autonomi (professionisti ed artisti).
Inoltre, è stato stabilito che:
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, per attutire l’impatto notevole sul gettito è stato previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:
NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF | |||
SOGGETTO | LAVORATORE AUTONOMO | IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA | IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC, SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA |
COMPENSAZIONE | Compensazione orizzontale con altri redditi prodotti nello stesso periodo | Compensazione verticale con altri redditi d’impresa e partecipazione | |
EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE | L’eventuale eccedenza è perduta | Utilizzata nei successivi periodi d’imposta (senza limiti temporali) nella misura dell’ 80% dei redditi conseguiti (limite quantitativo |
Per approfondimenti leggi l'articolo Riporto perdite fiscali: novità nella Legge di bilancio 2019
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