Il giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 874 del 15 Ottobre 2018 ha affermato che in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.
Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore senza verificare se essi siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti .
Nella motivazione vengono citati molti precedenti giurisprudenziali anche di Cassazione concludendo che l'azienda non ha fatto corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dall’art. 5 della l. 223/1991 - nella specie richiamato testualmente nell'accordo sindacale del 14.12.2015, al punto 2, lett. C) - criterio che per l'individuazione dei lavoratori da licenziare impone la comparazione delle diverse posizioni dei dipendenti nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Con la conseguenza, già evidenziata, che il datore di lavoro non poteva limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ai singoli reparti interessati dal processo di ristrutturazione, senza neanche dedurre - e tanto meno provare - che detti lavoratori non fossero idonei - per il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri reparti dell'azienda - ad occupare altre posizioni lavorative. Non può in definitiva essere ritenuta legittima la scelta dei ricorrenti come dipendenti da licenziare solo perché impiegati nei reparti operativi soppressi o ridotti (cfr. Cass. n. 203/2015 cit.; conf. Cass. 13783/2006, 22824/2009, 22825/2009, 9711/2011).
Riguardo alle conseguenze il giudice afferma che si configura l'ipotesi del licenziamento intimato “in violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1” dell'art.5. In tal caso, la legge prevede l'applicabilità del “regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18”, il quale dispone che il Giudice “annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha già percepito.
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