Al fine di consentire un lasso di tempo un po' più lungo per l’emissione della fattura elettronica, il legislatore è intervenuto modificando l’art. 21 del DPR 633/1972. La modifica non riguarda però solo l’emissione delle fatture elettroniche ma abbraccia il più ampio spettro dell’emissione di qualsiasi tipologia di fattura. La nuova norma contenuta nell'articolo 11 del DL 119/2018, il cd. collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019, consente l’emissione delle fatture entro 10 giorni dal momento in cui sia stata effettuata l’operazione.
Per poter usufruire di tale possibilità è necessario tuttavia che nel corpo della fattura sia indicata alternativamente:
EMISSIONE FATTURA | |||
POSSIBILITA’ | Immediata | Entro 10 giorni | Differita |
QUANDO VIENE EMESSA | Al momento di effettuazione dell’operazione o del pagamento | Entro 10 gg dall’effettuazione dell’operazione o del pagamento totale o parziale del corrispettivo. | Entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione. |
INDICAZIONI IN FATTURA | Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione | Deve essere riportata anche la data in cui è avvenuta l’operazione o il pagamento | Deve essere riportato l’elenco delle operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto risultanti da idonea documentazione |
È importante sottolineare che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista a partire dal 1° luglio 2019 e che ciò non influenza in alcun modo il meccanismo di esigibilità dell’imposta e della sua liquidazione.
Ai fini della fatturazione elettronica, nel presupposto che questa si ritenga emessa quando sia correttamente trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), è necessario che nei 10 giorni previsti dalla nuova normativa venga fatta anche la trasmissione.
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: