Con risposta all'interpello n. 54/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste nessun obbligo di versamento in capo alla società in concordato con continuità aziendale, in relazione a dei debiti chirografari precedentemente falcidati.
Il caso affrontato riguarda una società di capitali in concordato con continuità aziendale che, dopo l'omologa del concordato, si è vista falcidare una buona parte dei debiti chirografari. Alla chiusura del concordato i creditori rimasti insoddisfatti emetteranno una nota di variazione per recuperare l'Iva relativa alla parte di credito falcidata. La società istante chiede all'Agenzia delle entrate se in merito a tali note di variazione, debba procedere solamente alla loro registrazione o anche al versamento della relativa IVA all'Erario.
L'Agenzia delle Entrate, riprendendo un orientamento passato espresso con la risoluzione 161/E del 17.10.2001, ha chiarito che:
L'Agenzia pertanto concorda con la posizione dell'istante, e ritiene che non sussista alcun obbligo di versamento all'Erario.
Questa posizione è coerente:
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