In base all'ultima bozza disponibile del DDL di Bilancio 2019 il regime forfettario (L. 190/2014), riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa/arte o professione- cambierà notevolmente dal 2019. Di seguito una sintesi delle modifiche di maggior impatto.
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Unica soglia di ricavi per l'accesso al regime: potranno accedere al regime coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. In base alla disposizione attuale, invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco).
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Vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime: secondo le disposizioni attuali, ulteriori condizioni per poter accedere al regime sono:
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aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
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costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.
Tali condizioni pertanto non rilevano più ai fini dell'accesso al regime.
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Modificate alcune clausole di esclusione:
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Precluso l'accesso ai soci di srl: il regime attualmente è vietato a coloro che contemporaneamente all'esercizio dell'attività d'impresa/arte o professione sono anche soci di società di persone o srl trasparenti. Con la nuova formulazione, invece, l'accesso sarà precluso a coloro che, sempre contemporaneamente all'attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata (srl), ancorché non abbiano esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale.
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Precluso l'accesso a chi era dipendente nei 2 anni precedenti: il regime attualmente prevede che l'accesso sia vietato a coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila Euro. In base alla nuova disposizione, invece, l'accesso sarebbe precluso a coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che esercitano attività d'impresa/arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono però le singole fasce di reddito perché, come descritto inizialmente, il limite dei ricavi per l'accesso al regime è unico, e pari a 65mila Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).