News Pubblicata il 31/10/2018

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Decreto fiscale 2019: come funziona la pace fiscale per le imposte di consumo

Definizione agevolata delle imposte di consumo: ecco come mettersi in regola con sigarette elettroniche e non.



Le possibilità di mettersi in pari con il Fisco previste dal decreto legge 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti sono molteplici. Una di queste riguarda la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo

cioè sulle sigarette e sulle sigarette eletteroniche, così come previsto dal testo unico delle accise. 

In particolare l'articolo 8 del DL 119/2018 ammette, la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento da parte del soggetto obbligato di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi.

La volontà di adesione alla definizione agevolata deve essere manifestata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30.04.2019 secondo la modulistica che sarà appositamente messa a disposizione sul sito internet dell’Agenzia stessa entro il 28.02.2019. Se la modulistica sarà resa disponibile in ritardo il termine di presentazione della dichiarazione si sposterà automaticamente entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della modulistica.

La dichiarazione deve contenere:

La non veridicità dei dati di cui sopra comporta la perdita di efficacia della definizione agevolata.

Dopo la presentazione della dichiarazione, entro i successivi 4 mesi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà comunicare al soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute. Il contribuente potrà perfezionare la procedura versando quanto gli è stato comunicato entro i successivi 60 giorni. Il versamento può essere effettuato

Attenziona va prestata al fatto che il mancato versamento di 6 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

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Fonte: Fisco e Tasse



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