E' stata pubblicata ieri 25 ottobre la Circolare Inail n. 40 2018 che definisce le nuove prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale , a seguito della rivalutazione annuale 2018, per i settori:
La rivalutazione annuale , come di consueto adeguata alla variazione dell'indice Istat nell'anno precedente, ha decorrenza 1° luglio 2018.
Per gli anni 2016 e 2017 non era intervenuta la variazione retributiva minima fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pertanto i decreti del Ministero del lavoro avevano confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016 e dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale già in vigore.
Per il 2018 invece l'Istat ha registrato una variazione del +1,1% quindi gli importi vengono rivalutati nella stessa misura .
Riportiamo le variazioni delle principali prestazioni:
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 77,9719
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i
suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.373,70), la retribuzione annua massima è così fissata:
Comandanti e capi macchinisti euro 43.787,95
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 37.098,13
Altri ufficiali euro 33.753,21
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.709,80
Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum , in caso di morte, per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.160,00.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.717,90 secondo le seguenti percentuali:
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
un sesto negli altri casi.
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e
ammonta a euro 539,0930
Gli importi degli assegni continuativi per inabilità vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59 euro 302,49 euro 378,89
Da 60 a 79 euro 424,40 euro 528,72
Da 80 a 89 euro 787,97 euro 907,71
Da 90 a 100 euro 1.213,97 euro 1.286,67
100 + a.p.c. euro 1.753,77 euro 1.825,75
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