Con la risposta all’interpello n. 46/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese che adottano il principio di cassa devono saldare le spese sostenute per il risparmio energetico e adeguamento antisismico tramite bonifico per poter fruire delle relative detrazioni d’imposta. Le spese, inoltre, rilevano nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il principio di cassa.
L’istanza di interpello in oggetto era stata inoltrata da una società che, al fine di realizzare degli alloggi turistici, aveva acquistato delle unità immobiliari ed eseguito interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. L’impresa adotta il principio di cassa e chiede all’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia delle Entrate risponde che ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazione/risparmio energetico, le spese sostenute per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico rilevano nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il principio di cassa, con obbligo di effettuare il pagamento tramite bonico, bancario o postale.
L’Agenzia giunge a tale conclusione richiamando precedenti documenti di prassi, in particolare:
L’Agenzia pertanto conclude che le imprese minori, ai fini delle detrazioni fiscali, devono certificare le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, a prescindere dall’opzione per la contabilità ordinaria. Pertanto, il diritto alla detrazione scatta nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.