Sul sito dell'INPS è stata pubblicato ieri un comunicato per correggere alcune notizie inesatte circolanti sul web in materia di esenzione dalle visite di controllo in caso di malattia per cui molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati.
L'INPS precisa che le norme in vigore prevedono solo in casi particolari l’esonero dalla reperibilità per le visite domiciliari ma non le visite di controllo concordato , che sono quindi sempre possibili. Tali casi sono i seguenti :
Solo per questo tipo di situazioni il medico può segnalare l'esenzione dalla reperibilità spuntando l'apposita casella "Terapie salvavita-invalidità"
Il codice “E” invece è un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS per esprimere le decisioni tecnico-professionali sui certificati pervenuti secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Quindi qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non produce alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità,
ma rimane possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.
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