Il Decreto Dignità ha recentemente introdotto nuovi limiti nell'utilizzo del contratto a tempo determinato (limite complessivo di 24 mesi, causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, massimo 4 proroghe ) che si applicano anche nell'ambito della somministrazione, ma solo in riferimento al contratto tra azienda utilizzatrice e lavoratore.
C' è quindi un caso particolare in cui tali limitazioni non si applicano (tranne quella quantitativa rispetto all'organico aziendale ) ed è quello, non frequente ma previsto dalla normativa, in cui il lavoratore somministrato inviato con contratti a termine di volta in volta in aziende diverse, sia stato assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia. In questo caso la normativa del decreto dignità non è applicabile. Il lavoratore puo essere così utilizzato oltre i 24 mesi, senza apporre causali di utilizzo e senza rispettare il tetto massimo di rinnovi e proroghe.
L'unico vincolo che resta attivo, come detto sopra, è quello del numero di contratti a termine, sia diretti che indiretti , che non possono superare , cumulativamente, il tetto del 30% rispetto al personale a tempo indeterminato assunto dall'impresa al 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Va sottolineato che il lavoratore assunto a tempo indeterminato che viene inviato in missione a termine, alla conclusione del periodo in azienda mantiene sempre il rapporto con l'Agenzia con un periodo di formazione per il ricollocamento durante il quale riceve una indennità di disponibilità pari a circa mille euro lordi.
In caso di licenziamento ha anche diritto all'indennità di disoccupazione NASPI.
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