Il 22 ottobre 2018 è scaduto il termine per presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2017”, e “la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti effettuati nel 2018, per poter usufruire del credito d’imposta pubblicità. La prossima scadenza prevista è fissata al 31 gennaio 2019, termine entro cui dovrà essere presentata la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2018.
Nel sito internet del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono state nuovamente aggiornate le faq sul credito d’imposta pubblicità, che forniscono chiarimenti e delucidazioni in merito a tale bonus. In particolare, da ultimo, è stato affermato che l’attestazione delle spese effettuate può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, iscritto al Registro dei Revisori legali, e non va trasmessa, ma conservata ed esibita in caso di controllo.
Si ricorda, innanzitutto, che secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPCM 90/2018, attuativo del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese deve essere da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni (art. 35, commi 1, lettera a) e 3, del D.lgs. 241 del 1997) ovvero da un Revisore legale dei conti (art. 2409-bis del codice civile).
Tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche, ai sensi alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322/1998:
Secondo quanto indicato nella faq del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa beneficiaria iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti.
In un’altra faq il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha chiarito che, per quanto riguarda l’attestazione delle spese: