Nella sentenza n. 23349/2018 la Corte di Cassazione, Civile, ribadisce l'impossibilità di utilizzo dei contributi Enasarco per la pensione in totalizzazione in quanto si tratta di una Fondazione e come tale non è piu ricompresa nella norma del 2006 che ha istituito la totalizzazione contributiva.
Il caso riguardava in particolare un lavoratore che chiedeva la totalizzazione per arrivare ai 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, sommando la sua contribuzione presso il Fondo Dipendenti di Inps, la Gestione Artigiani e Commercianti, e presso la Fondazione Enasarco dal 1973 al 1983. Il primo grado di giudizio aveva respinto la sua richiesta mentre la corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso .
La norma sulla totalizzazione (art. 1 c. 1 D.Lgs. 42/2006) prevede il cumulo dei contributi accantonati presso l'assicurazione obbligatoria INPS per dipendenti (AGO), le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa (Ex Indpap, Enpals, Gestione Separata etc.) nonché le altre forme pensionistiche obbligatorie , elencate dai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996. L'Enasarco pero, se inizialmente era una assicurazione sociale obbligatoria degli agenti di commercio, con l'istituzione della Gestione separata INPS è divenuto ente di previdenza integrativa e nel 2006 è avvenuta la trasformazione in Fondazione e quindi persona giuridica di diritto privato.
Per questo motivo, gli ermellini cassano la sentenza di appello affermando che la totalizzazione con il contenggio anche dei contributi versati in Enasarco per il trattamento di pensione di vecchiaia non puo essere concesso.
Le stesse considerazioni valgono anche per l'istituto del cumulo contributivo (art. 1 c. 239 della L. 228/2012 come riformato dalla legge di bilancio del 2017), che rimanda sempre al D.Lgs. 509/1994, escludendo l'Enasarco dalla lista delle gestioni in cui contributi possano essere cumulati con quelli di Inps o delle casse dei liberi professionisti.
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