Finché non sarà pubblicata la versione definita del decreto fiscale non si potranno sapere con esattezza i contorni della nuova disposizione sulla dichiarazione integrativa speciale (chiamata anche pace fiscale). Per ora possiamo basarci sulle bozze che stanno circolando in questi giorni e sulle considerazioni fatte dalla stampa specializzata.
La dichiarazione integrativa speciale altro non è che una dichiarazione integrativa, da presentare entro e non oltre il 31.05.2019 (unica finestra temporale concessa) per sanare le violazioni commesse nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta compresi tra il 2013 e il 2016. Le ultime dichiarazioni interessate, pertanto, sarebbero quelle presentate entro il 31.10.2017. La diversità, rispetto ad una dichiarazione integrativa normale, è data dal fatto che i maggiori imponibili che risultano dalle modifiche apportate alla dichiarazione, sconteranno un'imposta sostitutiva anziché le imposte ordinarie. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà più bassa rispetto alle aliquote ordinarie; si parla, infatti, di un'aliquota pari al 20% a cui - dalle ultime indiscrezioni- sembra si dovrà aggiungere l'IVA, calcolata sulla base di un'aliquota media o, laddove non sia possibile, nella misura ordinaria del 22%.
Attraverso l'integrativa speciale potranno essere integrati gli imponibili dichiarati in origine, entro il limite di 100mila Euro per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, con il limite del 30% di quanto dichiarato. Pertanto, per esempio, se è stato dichiarato un reddito imponibile di 100mila si potrà, attraverso l'integrativa speciale, dichiarare un ulteriore importo di 30mila Euro (che è il 30% di 100mila Euro).
In relazione al maggior imponibile dichiarato con l'integrativa speciale, sarà poi determinata l'imposta sostitutiva applicando:
Condizione imprescindibile per aderire a questa sanatoria è aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta compresi tra il 2013-2016.
Resterebbero poi esclusi dalla sanatoria coloro che hanno omesso i versamenti e coloro per i quali sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o comunque siano iniziate attività di accertamento amministrativo o penale di cui il contribuente sia a conoscenza.
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