News Pubblicata il 17/10/2018

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Indennità di licenziamento: prima sentenza "costituzionalmente orientata"

Il giudice del lavoro di Bari decide già sulla base dell' incostituzionalità dell'anzianità aziendale come unica misura del risarcimento per licenziamento illegittimo



Con l’ordinanza 7016 dell’11 ottobre 2018, il tribunale di Bari fornisce la prima decisione in materia di  indennità per licenziamento illegittimo  dopo la  sentenza della Corte costituzionale, annunciata  il  26 settembre scorso, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto legislativo 23/2015 .

Il decreto attuativo del Jobs act stabilisce che l' indennità  si calcola esclusivamente sulla anzianità  del lavoratore e questo è stato giudicato dalla Consulta  contrario ai principi costituzionali.

Il caso riguardava in particolare  un lavoratore, licenziato al termine di una procedura di mobilità avviata  con una comunicazione formalmente irregolare alle organizzazioni sindacali, che   ha fatto ricorso e ha ottenuto dal Tribunale la dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Nella definizione della tutela indennitaria prevista dall’articolo 3 del Dlgs 23/2015 il giudice  ha  ritenuto  di orientare la propria decisione  tenendo conto della  «contrarietà ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza»  enunciata dalla Consulta, della quale pero non è ancora stato pubblicato il testo completo.

Il lavoratore ha così  ottenuto  un indennità piu alta rispetto alle previsioni del Jobs Act,  con  il pagamento di dodici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento , pur avendo una anzianità di soli 18 mesi. Il giudice  ha valutato infatti, oltre all’anzianità di servizio, anche elementi quali «il numero di dipendenti, le dimensioni  dell'azienda , e il comportamento e le condizioni delle parti».

Va evidenziato in realta che ad oggi l’articolo 3 del Dlgs 23/2015  è ancora pienamente applicabile nella sua formulazione originaria in quanto la sentenza della Corte costituzionale ha bisogno di essere tradotta in un provedimento legislativo che modifichi il D.lgs 23 2015.

Da notare che  il tribunale ha anche applicato il principio “tempus regit actum” in relazione alla data di intimazione del licenziamento e non ha applicato le previsioni del Decreto Dignita , che è già in vigore, e che ha  elevato il range minimo e massimo di mensibilità erogabili a  6-36 mensilità  in luogo delle 4-24 precedenti . Un primo esempio  quindi di quali ampi margini di discrezionalità vengono nuovamente garantiti ai giudici di merito,  attraverso il principio  recentemente enunciato dalla Corte costituzionale  con il suo giudizio sulla norma del Dlgs 23 2015.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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