In risposta ad un interpello (risposta n. 36/2018) l'Agenzia delle Entrate ha risolto il caso di una società in nome collettivo (snc) immobiliare composta da quattro soci (ciascuno con una quota del 25%) che, per superare i conflitti tra di essi, ha deciso di effettuare una scissione asimmetrica non proporzionale a favore di quattro società a responsabilità limitata unipersonali di nuova costituzione, ciascuna delle quali interamente partecipata da ogni socio. A seguito della scissione l'intero comparto immobiliare della società (costituito da un condominio) verrà destinato alle nuove quattro società, ad eccezione delle unità commerciali per le quali non sono sorte controversie. La società chiede all'Agenzia delle Entrate un parere riguardo alla possibilità che tale operazione possa avere carattere abusivo ai fini delle imposte dirette e dell'imposta di registro.
Secondo l'istante l'operazione di scissione non è abusiva in quanto rappresenta l'unico modo per consentire ai soci di continuare l'attività, considerato il perdurare -da due anni- di una situazione di stallo nella gestione dell'attività a causa dell'incompatibilità delle diverse prospettive imprenditoriali. A seguito della scissione i soci hanno intenzione di continuare a svolgere l'attività d'impresa in piena autonomia, secondo strategie differenti, ognuna finalizzata a massimizzare la redditività degli immobili. A seguito della scissione, inoltre, gli immobili continueranno ad essere locati e non saranno destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa.
Sulla base di tali premesse e visionata la documentazione prodotta dall'istante, l'Agenzia concorda con la società e ritiene che non si possa ravvisare alcun profilo di abuso, né ai fini delle imposte dirette né ai fini dell'imposta di registro. Nell'arrivare a tale conclusione l'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che l'operazione di scissione è di per sé un'operazione neutrale ai sensi dell'art. 173 del TUIR. Inoltre, sulla base delle affermazioni effettuate dalla società istante, l'Agenzia ritiene che l'operazione descritta nell'interpello non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito in quanto trattasi di un'operazione fisiologica a consentire ai quattro soci di proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo diverse prospettive imprenditoriali. Ai fini delle imposte dirette, i plusvalori relativi ai componenti immobiliari trasferiti dalla scissa alle beneficiarie concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie vigenti al momento in cui tali beni usciranno dalla sfera d'impresa. Ai fini dell'imposta di registro, confermato che tale operazione non costituisce abuso, resta fermo che si dovrà procedere a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 Euro (art. 4 comma 1 lett. b) della Tariffa parte prima allegata al TUR di cui al DPR 131/1986).
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