La liquidazione giudiziale che prenderà il posto del fallimento entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in corso di approvazione da parte del Governo.
La disciplina del fallimento del r.d. n.267 del 1942, continuerà pertanto ad applicarsi ai procedimenti e alle procedure pendenti alla data dell’entrata in vigore del decreto e quindi fallimento e liquidazione giudiziale viaggeranno assieme per un lungo periodo.
La relazione accompagnatoria al decreto legislativo in corso di approvazione da parte del Governo in attuazione della Legge delega 155/2017, illustra i principi generali della riforma sulle procedure concorsuali.
La riforma si è attenuta ai seguenti principi generali imposti dalla legge delega:
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il termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale»;
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cambia la definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza,;
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il modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore sarà unico e piu’ celere;
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la procedura di accertamento dello stato di crisi o insolvenza si applicherà ad ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale con esclusione dei soli enti pubblici;
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la competenza territoriale sarà determinata in base al «centro degli interessi principale del debitore»;
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verrà data priorità alle proposte di crisi che danno la speranza di poter continuare l’attività anche con un diverso imprenditore;
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i diversi riti speciali in maniera concorsuale verranno uniformati e semplificati, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico;
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la notifica nei confronti del debitore degli atti relativi alle procedure concorsuali avranno luogo obbligatoriamente all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata;
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si prevede una riduzione dei costi delle procedure concorsuali;
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presso il Ministero della giustizia verrà instituito un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
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verranno armonizzate le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.