L'Associazione Sindacale Nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindacolf), ha pubblicato sul proprio sito una informativa in cui dà conto della recente ordinanza n. 23766 della Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro. I giudici di legittimità nella pronuncia hanno ribadito che per licenziare un lavoratore domestico non serve una comunicazione scritta. In caso di interruzione del rapporto di lavoro non c'è nessun obbligo,da parte della famiglia datrice di lavoro, di redigere la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro in forma scritta L'assenza di cobbligo è infatti prevista all'art. 39, comma 9 del contratto collettivo del lavoro domestico, in cui viene chiarito che la comunicazione scritta deve essere rilasciata "solo su esplicita richiesta del lavoratore".
L'associazione commenta la sentenza consigliando comunque , in via prudenziale, di "comunicare al dipendente l'interruzione del rapporto di lavoro in forma scritta, soprattutto nel caso in cui al domestico spetti un periodo di preavviso. In questo caso il documento potrà infatti rappresentare una prova concreta dell'avvio del periodo residuo di attività lavorativa".
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